Questa settimana nella VI commissione, che presiedo, abbiamo discusso in merito alla proposta del Nuovo Regolamento Comunale sull’Arte di Strada; la commissione ha espresso parere favorevole, accogliendo inoltre due osservazioni del Dipartimento Cultura in merito all’Art. 5 co. 1 (che limita le esibizioni nei parchi pubblici alle sole aree pavimentate o trattate a brecciolino) e all’Art. 7 co. 4 (che estende il divieto delle esibizioni con emissioni sonore ad una più vasta tipologia di edifici, tra i quali i luoghi di culto).
Poiché qualche quotidiano ha riportato erroneamente alcuni contenuti del nuovo regolamento ho pensato di mettere il testo integrale a disposizione, in modo che ognuno possa farsi la propria idea; per quanto mi riguarda mi piace ribadire quanto espresso nei primi due articoli:
Art. 1 – Il Comune di Roma riconosce e valorizza le espressioni artistiche e tutte le forme di arte e creatività, anche quando esercitate in strada, e le considera un momento di aggregazione sociale e arricchimento culturale della collettività.
Art. 2 – L’arte di strada contribuisce ad ampliare l’offerta turistica e, pertanto, il Comune di Roma dichiara il proprio territorio ospitale verso queste forme di creatività.